Il Tribunale di Milano dice no al meccanismo della “temporizzazione” e condanna il MIUR al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata dall’insegnante nei passaggi di ruolo
All’insegnate ingiustamente retrocesso spetta la corretta ricostruzione della carriera e la corresponsione di differenze retributive per oltre 36000 euro
Siamo lieti di condividere un altro successo targato Studio Legale Frisani
La sentenza , pubblicata il 5 luglio 2018, reca la firma del Giudice Moglia, del Tribunale di Milano, la quale ha integralmente accolto la domanda proposta da una professoressa che nel passaggio dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria si era vista INGIUSTAMENTE decurtare l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza in forza dell’applicazione alla stessa del meccanismo della cd “temporizzazione” che consiste, sostanzialmente, nel corrispondere all’insegnante un assegno ad personam senza alcun riferimento all’anzianità effettivamente maturata dal dipendente.
Tale meccanismo comporta la retrocessione dell’insegnante nel gradone stipendiale inferiore in quanto non corrispondente alla reale anzianità di servizio con ogni ripercussione in relazione ai ritardi nella acquisizione dei gradoni stipendiali successivi: ciò che si traduce nel corso degli anni in una netta diminuzione della retribuzione e di tutti gli istituti ad essa connessi, quali il Tfr ed il conseguente trattamento pensionistico.
Il Tribunale di Milano in continuità con l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9144 del 6/05/2016) ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera con l’attribuzione di tutti i benefici giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento, di tutti gli anni di servizio e quindi, anche degli anni di servizio prestati presso la scuola primaria.
Ma vi è di più.
L’insegnante in questione aveva accumulato anche quattro anni di servizio di pre-ruolo presso la scuola materna e chiedeva, unitamente al riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato presso il ruolo della scuola primaria anche di quella prestata nei servizi non di ruolo presso la scuola materna.
Questione tutt’affatto che pacifica nel panorama giurisprudenziale.
Il Tribunale di Milano ha pianamente accolto anche questa domanda ritenendo fondate le motivazioni espresse nel ricorso che richiamavano sul punto la clausola n. 4 (intitolata “principio di non discriminazione”) dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che ESPRESSAMENTE VIETA di potere trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, salvo la sussistenza di comprovate ragioni oggettive, nella specie non sussistenti.
Il Giudice del Lavoro ha anche sottolineato come la indubbia superiorità delle previsioni del diritto dell’Unione nella gerarchia delle fonti determini, in caso di incompatibilità con le medesime previsioni di norme di diritto interno, la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente.
In conclusione il MIUR è stato condannato a riconoscere alla insegnante sia gli anni di servizio prestati presso la scuola primaria sia quelli di pre ruolo prestati presso la scuola materna con il conseguente pagamento delle differenze retributive per un totale di oltre € 36.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Una importante vittoria che conferma l’impegno riposto dallo Studio Legale Frisani nella tutela dei diritti del personale docente e del personale amministrativo contro le ingiustizie dell’amministrazione scolastica.
Studio Legale Frisani