Tra le novità della L. di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) spicca la previsione di un Fondo per il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, con la dotazione di € 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.
L’art. 1, comma 1015, prevede, infatti, che nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sia riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di € 10.500,00.
Il rimborso è ripartito in tre quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 1, comma 1016).
Ovviamente il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento.
Il rimborso è, però, escluso in caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, di estinzione del reato per amnistia o prescrizione o di depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione di tali rimborsi.
Finalmente anche in Italia un po’ di giustizia per chi, ingiustamente, ha dovuto subire un procedimento dal quale ne è uscito poi vincitore, pagando per dimostrare la propria innocenza!
Avv. Elisa Ferrarello
Studio Legale Frisani