La Corte di Cassazione ribadisce il principio, ormai consolidato, del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) anche per le notificazioni.
La funzione della notificazione è quella di garantire il diritto di difesa del destinatario, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29191 del 6 dicembre 2017, precisa però che la vera finalità è quella di assicurare al destinatario un alto grado di conoscibilità dell’atto e non l’effettiva conoscenza dello stesso. Ciò soprattutto ed evidentemente nel caso in cui il destinatario non ne venga a conoscenza per sua negligenza o per rifiuto di ricevere l’atto. In tal caso infatti l’atto si intende formalmente notificato.
È quindi sufficiente che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario per intendersi perfezionata la notifica.
Da ciò deriva che non può essere dichiarata la nullità per semplice irritualità della notificazione dell’atto. È infatti inammissibile l’eccezione con la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per lo stesso una lesione del diritto di difesa od altro pregiudizio per la decisione della causa (Cass. Civ. SS.UU. n. 7665/2016).
Il principio suddetto è stato correttamente applicato, in accoglimento delle richieste formulate dallo Studio Legale Frisani, anche alle notifiche telematiche ed in particolare, alle notifiche telematiche nei confronti delle PP.AA. che non si sono adeguate al disposto normativo di cui all’art. 16, comma 12, D.L. 179/2012 (obbligo per le PP.AA. di comunicazione del proprio indirizzo pec presso apposito registro del Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014), nonostante la previsione normativa, in caso di mancato adeguamento alla predetta disposizione, di notificazione mediante deposito in cancelleria.
L’ordinanza n. 48/2017 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in accoglimento del suddetto principio (e contrariamente ad altre pronunce quali ad esempio TAR Basilicata, sezione I, sentenza n. 607/2017 e TAR Sicilia, sezione III, sentenza n. 1842/2017) ha statuito che se l’amministrazione previdenziale, per propria negligenza, non ha adempiuto al summenzionato obbligo normativo, malgrado l’irritualità della notifica -via pec all’indirizzo indicato dal INPS sul proprio sito ed inserito nel registro IPA-, la stessa deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo. Ciò anche in virtù del fatto che nel caso in esame tra i documenti depositati vi erano anche le ricevute di accettazione e consegna della pec della p.a.. Infatti, in considerazione di quanto detto, risulta evidente che il ricorso sia stato effettivamente conosciuto dalla pp.aa. a prescindere dalla ritualità della notifica e che, anche in considerazione del principio di “parità delle armi”, il comportamento negligente dell’amministrazione previdenziale non può ricadere sulla parte ricorrente.
Avv. Elisa Ferrarello
Studio Legale Frisani