Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri stradali ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con il Codice delle Assicurazioni private del 2005 è stato introdotto un criterio tabellare per la liquidazione del danno.
In realtà, anziché una tabella unitaria, ne sono state previste due distinte: una per le lesioni di lieve entità, ovvero quelle per danno biologico fino al 9% (art. 139) ed una per le lesioni di non lieve entità, ovvero dal 10% al 100% di danno biologico (art. 138).
Mentre, però, per le lesioni cd. micropermanenti l’art. 139 prevede specificamente i criteri di calcolo, per le lesioni cd. macropermanenti si sarebbe dovuto provvedere alla predisposizione di una Tabella Unica Nazionale (TUN) con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (ndr 01.01.2006), previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.
Quest’ultima tabella però non ha ancora visto la luce – se non in forma di proposta proprio all’inizio di quest’anno, ma poi dimentica – neppure a seguito della riforma dell’art. 138 che ha esteso l’applicazione di tali norme anche al settore della responsabilità sanitaria (con la cd. Legge Gelli).
Lo schema di D.P.R. di Gennaio 2021 contenente la proposta di tabella del Ministero dello sviluppo economico prevede il seguente calcolo del danno non patrimoniale:
– il calcolo parte dal punto base che coincide con il primo punto di invalidità all’età zero pari ad € 814,27;
– tale punto base dovrà essere moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore del danno biologico, proprio in funzione della percentuale di invalidità, con incremento percentuale per danno morale;
– tale punto di danno non patrimoniale andrà poi ridotto utilizzando il coefficiente di riduzione per età.
Grande assente in tale schema, purtroppo, è però il cd. danno da morte.
Il vuoto normativo lasciato dal D.Lgs. n. 209/2005, come noto, è stato colmato dalla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (aggiornata periodicamente), che ha poi avuto diffusione nazionale.
Con l’aggiornamento 2021 di quest’ultima, tra le altre cose, sono stati adeguati agli indici Istat i valori del punto base ed i valori da perdita del congiunto ed è stato rivisto anche il quesito da sottoporre al CTU in relazione alla sofferenza soggettiva correlata alla menomazione per consentire un’adeguata personalizzazione del danno. Ma la vera novità consiste nell’aver separato le due voci di danno che compongono il danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico puro ed il danno morale.
Quest’ ultima modifica è stata introdotta – a detta dell’Osservatorio – alla luce dei nuovi criteri indicati dalla giurisprudenza che avevano portato inizialmente ad introdurre con la Tabella di Milano 2018 un valore unitario del danno non patrimoniale, ritenuto spesso applicato acriticamente.
La conseguenza sarà molto probabilmente una riduzione dei danni liquidati dai giudici in relazione al danno morale, per il quale – come noto, in realtà – dovrà essere data specifica prova in giudizio, ancorché presuntiva.
Auspichiamo quindi (ndr dopo ben 15 anni) una rapida attuazione della Tabella Unica Nazionale onde ridurre i margini di discrezionalità e, di conseguenza, l’ incertezza sui valori dei risarcimenti.
Avv. Elisa Ferrarello
Studio Legale Frisani