Vittoria per lo Studio Legale Frisani per una causa promossa per il risarcimento danni provocati da trasfusioni di sangue infetto
Ancora una volta trasfusioni di sangue infetto. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità per omissione dell’attività di vigilanza e controllo in materia di sangue umano in capo al Ministero della Salute e dichiara sussistente la legittimazione passiva concorrente di Regione e Gestione Liquidatoria in punto di responsabilità contrattuale
Gli Avv.ti Pietro L. Frisani ed Elena Moretti di Firenze hanno ottenuto una nuova sentenza positiva contro il Ministero della Salute, la regione Lombardia e la gestione liquidatoria della ex Usl di Voghera, in materia di risarcimento dei danni provocati da trasfusioni di sangue infetto.
La storia in breve
Con la sentenza n. 3283 del 21.03.2018 il Tribunale di Milano ha infatti condannato in via solidale fra di loro i tre convenuti al risarcimento dei danni subiti da un soggetto che era stato sottoposto a trasfusioni di sangue infetto.
Il paziente era stato infatti emotrasfuso nel 1971 e fino al 2009 non aveva accusato alcuna sintomatologia, fin quando a seguito di esami medici era emersa la positività al virus HCV, successivamente evoluta in cirrosi epatica e in epatocarcinoma.
Il Tribunale di Milano, dopo aver confermato la responsabilità contrattuale della Regione e della gestione liquidatoria, nonché quella extracontrattuale del Ministero per omissione dei necessari controlli in ordine alla sicurezza e tracciabilità del sangue, ha anzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, precisando, come da indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il termine da cui la stessa inizia a decorrere è quello in cui il soggetto percepisce che la malattia è derivata dal comportamento illecito del terzo.
Trasfusioni di sangue infetto; la sentenza
Successivamente il giudice milanese ha condannato i tre convenuti in solido al pagamento della somma di oltre 600.000,00 euro a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi fino al soddisfo effettivo, detraendo da detto importo le somme già percepite a titolo di indennizzo di cui alla legge 210 del 1992, nonché alla corresponsione di una rendita vitalizia di circa 17.000,00 euro annui in favore del soggetto leso, sulla base della circostanza che lo stesso a causa delle gravissime lesioni subite aveva perso il posto di lavoro; detta rendita è dovuta per tutta la vita residua del soggetto, ed è da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.